I tre quarti degli edifici realizzati negli ultimi anni sono abusivi? 3/3

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A puro titolo esemplificativo: un centro commerciale appena inaugurato, nel 2021. Sul tetto un impianto fotovoltaico di circa 1.5-2 MWp. Come può bastare al 50% del fabbisogno di questo immenso edificio?

Intanto tra i primi due post e questo, sono uscito con un altro articolo su Italia che cambia, che descrive la cosa in modo ” terzo” qui il link.

Una volta buttato il sasso, analizziamo la cosa, come promesso.

Cominciamo dal Decreto Legislativo 28/2011.

Ma è DAVVERO vigente, con la sua carica ” rivoluzionaria”?

Intanto, ecco qui una sentenza, recentissima, della Corte Costituzionale che ne ribadisce non solo la vigenza ma la subordinazione delle leggi regionali a quanto in esso stabilito.

Nella sentenza, proprio sulla base della vigenza del decreto legislativo 28/2011 vengono annullati una serie di articoli di una legge regionale, che ponevano vincoli rigidi alla realizzazione di impianti eolici su crinali della Regione, un tema delicato.

Ma vi sono ovviamente numerosi riferimenti in rete.

QUESTO è ottimo:

Sintesi: per quanto mi risulta ( peraltro sono in ottima compagnia, come ho esemplificato)

E’ VIGENTE !!!!!

Ecco qui a quali edifici, ancora oggi, si applica il decreto:

  • edifici di nuova costruzione, intesi come nuova realizzazione di immobili dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, intesi come immobili esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Come si vede: la cosa RIGUARDA PRATICAMENTE TUTTI GLI EDIFICI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRI.

Ovvero praticamente tutti i condomini che abbiano più di una quindicina di appartamenti, che stanno usufruendo, hanno usufruito o vorrebbero usufruire dell’ecobonus.

In pratica, escluse le case singole, le casette a schiera e i piccoli condomini, probabilmente oltre i due terzi degli interventi, come importi dei lavori!!

A parte questo, ricordo che il dlgs NON fa differenza tra edifici residenziali ed altri edifici:

Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento….

Visto? EDIFICI, non edifici residenziali. TUTTI gli edifici, compresi centri commerciali, uffici, industrie…

Ma quanto è grande il problema? Rispondere richiederebbe una analisi complessa che esorbita dalle forze di un blogger, sia pure volenteroso, ma almeno un ordine di grandezza potremmo riuscire ad ottenerlo:

Qui i dati relativi all’edificato in Italia:http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_PERM_RAP1

Limitiamoci al 2019.

12 milioni 566 metri quadri di nuovi edifici non residenziali e

4 milioni 860 metri quadri di edifici residenziali nuovi.

Nel 2019 quanto può valere coprire i fabbisogni energetici indicati dal dlgs 28/2011? Poniamo una classificazione energetica di tipo C, che è CERTAMENTE ottimistica, considerando centri commerciali, capannoni etc etc ed abbiamo i seguenti valori:

Classe energetica c: tra 51 e 70 kWh/Mq/anno.

Prendiamo il valor medio, 60kWh/Mq/anno.

Un impianto fotovoltaico medio, per coprire il 50% di questo fabbisogno ha bisogno di circa 25 Wp, 0,025 kWh installati.

Quindi ci attendiamo, per coprire il 50% dei fabbisogni energetici, che per il residenziale siano stati installati, ALMENO

0,025*4860000= 121,5 MWp.

Per gli altri edifici, per i quali, l’assunzione della classe C è ottimistica, abbiamo 314 MWp.

Il totale che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente installato è di 435,5 MWp.

Questi sono quelli che riguardano solo gli edifici NUOVI. Come abbiamo visto, dovremmo includere le ricostruzioni e le ristrutturazioni rilevanti, per cui il valore che ci si dovrebbe attendere è almeno il doppio, se non il triplo, di questo.

Circa un GWp, ad essere ottimisti. MOLTO ottimisti.

Il Dlgs 28/2011, nell’allegato 3 indica come calcolare la potenza da installare per rispettare quanto stabilito nell’articolo 11: va installata una potenza in kWp pari ad 1/50esimo della superficie al piano terreno dell’immobile. Se abbiamo una ristrtturazione rilevante su un edificio di 1000 metri quadri, potenza minima da installare è di 20 kWp. Secondo i miei calcoli, classe C era di 25 kWp, non siamo lontani!!.

In pratica il decreto ha di fatto immaginato che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti siano ALMENO in classe B.

Ma torniamo a noi.

Andiamo a vedere il consuntivo degli impianti fotovoltaici installati nel 2019 visibile qui:

Fotovoltaico  installato nel 2019: numero impianti, potenza e produzione
Fotovoltaico installato nel 2019: numero impianti, potenza e produzione

impianti da 0 a 3kWp: 44 MWp

da 3 a 20 kWp: 230 MWp

Da 20 a 200 KWp: 159 Mwp

da 200 a 1000 kWp: 91 MWp

da 1000 a 5000 kWp: 19 MWp

sopra i 5000KWp: 216 MWp

Il totale degli impianti installati in Italia nel 2019 è di 857 MWp.

SE tutte le ristrutturazioni e SE tutti gli edifici nuovi ricadono, mediamente, nella classe energetica C ( piuttosto opinabile, anzi: impossibile, considerando i capannoni industriali), come visto, dovremmo aspettarci OTTIMISTICAMENTE circa 1 GWp, 1000 MWp.

OVVIAMENTE non tutti gli impianti sono stati installati su tetti,e/o asserviti ad edifici, ovviamente NON tutti gli impianti sono stati installati su edifici superiori a 1000 Mq che realizzavano un cappotto o su tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ricostruzione. Difficile senza una analisi puntuale ed approfondita, poter valutare quale sia la percentuale di impianti riferibili all’applicazione del Dlgs 28/2011, ma diciamo che mi stupirei se fosse superiore al 40% del totale installato.

Ovvero circa 360 MWp, un terzo di quelli attesi.

Se ci restringiamo agli edifici residenziali, per il quale si applica il cosidetto Ecobonus e quindi la questione, specie nelle zone dove esistono vincoli e limitazioni nei regolamenti comunali, è scottante, dobbiamo prendere in considerazione solo gli impianti più piccoli, quelli da 0 a 3 kWp e da 3 a 20 kWp. Questo perchè un impianto da 20 kWp occupa già circa 150 metri quadrati quindi è piuttosto vicino al limite tipicamente installabile sopra un condominio o negli spazi limitrofi.

La somma di questi impianti è di 274 MWp, quindi ragionevolmente superiore alle necessità DEL NUOVO. Se invece consideriamo le ristrutturazioni rilevanti, i cappotti condominiali, le ricostruzioni etc etc, dobbiamo più che raddoppiare il valore calcolato e il nuovo fabbisogno diventa 300 MWp.

OVVIAMENTE; molti impianti sono stati installati in situazioni che NON rientrano nelle fattispecie previste dal dlgs 28/2011, praticamente tutti quelli installati su edifici esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, oltre a molti altri installati senza la contemporanea realizzazione di un cappotto, sugli edifici più grandi.

E’ quindi probabile che il valore di 274 MW vada decurtato severamente,

per esempio, ottimisticamente, dimezzandolo.

Ecco che abbiamo un installato che ricade nell’ambito di applicazione del dlgs 28/2011 probabilmente non superiore a 130 MWp.

Rispetto ad esigenze, valutate in modo ottimistico, di almeno 300 MWp, nuovamente quasi il triplo di quanto effettivamente installato.

Complessivamente, se la stima è corretta, probabilmente è errata per difetto, mancano all’appello ALMENO 500 MWp di fotovoltaico, solo, nel 2019.

Secondo i MIEI conti, che cercano di rispettare la sostanza del Dlgs. Rispettando invece quanto indicato nell’allegato 3, considerando quanti sono gli edifci multipiano, probabilmente l’ammanco viene (legalmente ma scorrettamente!!!) decurtato. Forse dimezzato.

Tutti i valori sopra indicati sono ovviamente grossolani, opinabili, provvisori, servono solo ad individuare la dimensione della questione: centinaia di MWp non installati che invece avrebbero dovuto essere installati di legge, solo nel 2019.

Vi sono pochi dubbi che la cosa si sia ripetuta, anno dopo anno, dall’inizio.

Per ogni anno trascorso dal 2011 al 2021.

Si tratta, di GWp non installati, che dovevano ed ancora dovrebbero essere installati, per evitare la diretta conseguenza del mancato rispetto del DLGS 28/2011:

“L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ovvero: tutti i titoli rilasciati ad edifici che non ottemperano a quanto previsto dal decreto, SONO NULLI.

Dal 2011 sono state realizzate oltre mezzo milione di nuove abitazioni.

Limitandoci a queste: quante decine o centinaia di migliaia sono, di fatto, abusive?

Quanti edifici di uffici?

Quanti centri commerciali?

Quanti edifici industriali?

E’ una questione enorme, che richiede di essere, dopo opportune verifiche, affrontata immediatamente.

Perchè il super ecobonus, che pure ha svariati commi in contrasto con il dlgs 28/2011 e quindi andrebbe rivisto in accordo, indica chiaramente la necessità di una totale conformità alle normi vigenti degli edifici a cui si intende applicare l’ecobonus o il sismabonus .

Laddove quindi, prevalentemente nel caso di condomini, si superino i 1000 metri quadrati di superficie utile lorda, SE si vuole realizzare gli interventi previsti dal superecobonus, è OBBLIGATORIO raggiungere ALMENO il 50% dei fabbisogni energetici del condominio ed i regolamenti comunali o le leggi regionali nulla possono ai fini del raggiungimento di questo obbiettivo. OVVERO, se vi è contrasto con i regolamenti comunali, questi possono ed anzi DEVONO essere disapplicati.

In pratica, questa è una nuova norma TRAINANTE e come tale DEVE essere indicata nella nuova versione del supercobonus.

E per il pregresso? per le centinaia di migliaia di edifici che di fatto hanno gravi problemi di conformità urbanistica, quando va bene, a causa del mancato rispetto del decreto?

E’ evidente che non ha senso criminalizzare milioni di cittadini e professionisti ed amministratori, spesso inconsapevoli. Sembra più sensato consentire interventi in deroga, con qualche limite nel caso di manifesta impossibilità materiale ( industrie energivore, condomini senza superfici sufficienti etc etc). Anche in questi casi comunque si deve indicare l’obbligo di raggiungere il massimo dell’energia e dell’installato concretamente ottenibile.

Piuttosto che realizzare un nuovo strumento normativo, conviene integrare queste casistiche all’interno del prossimo decreto di revisione del superecobonus, che già prevede eccezioni all’applicazione della regola di attività trainanti e trainate ( per le zone terremotate, ad esempio)

Vogliamo cambiare il mondo? Dimostriamo di voler fare sul serio.

Di fatto, DA SOLA, la necessità di ottemperare al dlgs 28/2011, potrebbe quasi raddoppiare l’installato previsto da qui al 2025 nel PNRR.

Scusate se è poco.

I tre quarti degli edifici realizzati negli ultimi dieci anni sono abusivi? 2/3

una delle vincitrici del concorso cubo d’oro, per le migliori casaclima del 2018. Quante delle nuove realizzazioni del 2019 sono così?

Nella precedente puntata avevamo visto che esiste un negletto articolo di un quasi negletto Decreto legislativo, il dlgs 28/2011, che imporrebbe di ricavare almeno il 50% del fabbisogno energetico di un edifcio di nuova costruzione o soggetto a risttrurazione rilevante da fonti rinnovabili.

Nel 99% dei casi, pannelli fotovoltaici. Di fatto miriadi di norme locali, comunali e regionali confliggono regolarmente con questo articolo rendendolo inoperante.

Per quanto possa sembrare strano che una disposizione di legge cosi importante per il futuro delle rinnovabili sia stata bellamente ignorata o quasi, ho potuto verificare che invece è ancora vigente: l’articolo 11 del dlgs 28/2011 è ancora vivo, operativo, tassativo, come vedremo in seguito, nella terza puntata, dedicata alle verifiche.
Il punto dolente o cogente non sono tanto o solo gli edifici tutelati o in zone vincolate dalle norme di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico,  ma la molto piu’ ampia famiglia degli edifici in zone dove i regolamenti urbanistici ed edilizi vietano, di fatto, i pannelli fotovoltaici sul tetto o sul terreno, o pongono norme così stringenti da non renderli concretamente, installabili. Nel caso di Firenze per esempio, questo si verifica in un’ampia zona grossomodo corrispondente alla citta’ antica, ottocentesca e della prima metà’ del novecento, oltre un terzo del territorio edificato comunale, con residui vincoli pesanti anche nella altre zone.

Eco qui cosa si prescrive nel regolamento urbanistico, per tutto il territorio comunale:

Come vedete, è quasi impossibile adempiere a queste norme e contemporaneamente a quanto richiesto dall’Articolo 11 del Dlgs 28/2011

Nelle zone di collina, vigono ulteriori vincoli di tipo paesaggistico, che vietano l’installazione anche su edificato recente. Quindi la responsabilita’ non e’ tanto o solo, della Soprintentendenza, che si occupa dei vincoli, ma dei singoli comuni che avendo 180 giorni nel 2011, dieci anni fa, per adeguarsi non l’hanno fatto o, in non pochi casi, si sono adeguati a…gambero, cioè creando vincoli, prima non esistenti, per l’installazione. Come ho scritto, la battaglia, che sembrerebbe importante ma puramente normativa, diventa mostruosamente vitale, perché’ di fatto il non aver adempiuto al “famigerato” articolo 11 rende all’improvviso illeciti probabilmente decine di migliaia di permessi a costruire in tutto il paese ed il fenomeno potrebbe essere ancora piu’ grave di cosi’ e poi peggiorare ulteriormente, via via che le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le ristrutturazioni rilevanti realizzate utilizzando il super ecobonus aumentano.

Infatti il superercobonus prevede una serie di rigorosi adempimenti, asseverazioni, ex ante ed ex post ed ovviamente il credito di imposta viene riconosciuto a condizione di una prefetta conformità dell’immobile interessato. Prima e dopo l’intervento. Ma, abbiamo visto in non pochi casi non è consentito dai regolamenti comunali o dai vincoli paesaggistici o da quelli dei beni culturali, installar epannelli fotovoltaici sul tetto.

In questo caso la conformità ex post non è possibile e quindi i crediti di imposta non sono richiedibili.

Si creano premesse per migliaia di dolorosi contenziosi, e la richiesta, magari dipo anni di restituire i crediti di imposta illecitamente ottenuti, non affrontando questa situazione!

Insomma: si rischia una catastrofe.

Ma, come diceva, il Merovingio in Matrix, dove gli altri vedono rischi, io vedo opportunità o, al massimo, costi.

Intravedo infatti un’opportunità’ importante, proprio con l’ecobonus. 

ECCO LA MIA PROPOSTA
in occasione delle varie norme di revisione e semplificatorie del Superercobonus, ricordata la necessità, per tutti gli attori, del rispetto del dlgs 28, alla lettera, si potrebbe prevedere un particolare capitolo IN SANATORIA. 

In esso, in deroga al concetto di intervento trainante o trainato, si prevede che il fotovoltaico e gli altri interventi necessari a rendere conforme alla norma imposta dal Dlgs 28 2011 un dato edificio, ristrutturato in forma rilevante o costruito o ricostruito successivamente al 2011 e relativi interventi necessari, siano effettuabili anche senza altri interventi trainanti. 

Insomma: il fotovoltaico , SOLO IN QUESTI CASI rigorosamente definiti, sarebbe un “intervento trainante”….per se stesso (gli altri interventi trainati come noto, sono tali perchè devono attendere un intervento trainante ordinario per essere sbloccabili)
I fondi stanziabili ci sono, si tratta “solo” di aggiungere un capitolo di spesa ad un settore che ha gia’ finanziamenti pesanti previsti, confermati e confermandi fino almeno al dicembre 2023.
Esistono gia’ canali privilegiati ed eccezioni previsti dall’attuale  super sismabonus, previsti nelle zone terremotate: Si tratterebbe di inserire, verificata la correttezza di quanto da me qui riportato, anche questa nuova fattisipecie, limitataemnte agli edifici che rientrano nella categoria e, per ora, limitataemtne agli edifici residenziali.

Che, ricordo sono solo una piccola parte di quelli a cui l’articolo 11 si applica, ovvero TUTTI gli edifici dinuova costruzione o rilvante ristrtturazione.

SE avessi ragione, risolveremo un problema potenzialmente ENORME, una bomba in attesa di esplodere, per le amministrazioni e per i cittadini.Il decreto legislativo non lascia in apparenza spazio ad equivoci:

L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ne consegue che il rilascio di tali titoli, in inosservanza dell’ obbligo di installazione di impianti fotovoltaici in misura sufficiente, ha valore NULLO ed e’ per lo meno un illecito amministrativo se non qualcosa di piu’ grave.

Ne il cittadino, malcapitato, può scaricare la responsabilità’ sull’amministrazione autorizzante, perché l’obbligo del rispetto di legge cade sulle spalle di ambedue gli attori, in egual misura: ignorantia legis non excusat.

Senza contare naturalmente il progettista dell’opera, che avrebbe la sua quota di responsabilità’…

Insomma, SE solleviamo il can can, e DOBBIAMO farlo, se vogliamo davvero dare un futuro rinnovabile e sotenibile al nostro paese, dobbiamo anche immediatamente sedarlo, dando un termine per la messa in regola ed i finanziamenti per farlo, oltre una diffida urbi et orbi ad adempiere fedelmente, salvo rari e sporadici casi, da dimostrare uno per uno, per le opere future.

Nella prossima ed ultima parte, cercherò di dare una risposta ad un paio di questioni fondamentali, già ricorse tra le righe, in queste due prime parti:

  1. il DLGS 28/2011 e il suo articolo 11, SONO VIGENTI e vincolanti?
  2. Quale è la dimensione del problema?

I tre quarti degli edifici realizzati negli ultimi dieci anni potrebbero abusivi. E questa e’ una buona notizia. 1/3

Il rendering del nostro villino. Ed i pannelli?

Ok: la prendo un poco lunga, ve lo dico subito.

In occasione della presentazione di un progetto di integrale ricostruzione di un villino anni ’70 lesionato, utilizzando sia il cosidetto Supersismabonus che il sempre cosidetto superecobonus, mi sono fatto una certa cultura in merito alle normative locali e nazionali che riguardavano la questione.

Dopo un lavoro di studio e preparazione non breve, siamo riusciti a tirare fuori un progettino che pare rispettare tutte le norme edilizie urbanistiche etc etc etc ed essere anche gradevole nel processo. De gustibus…. ma lo vedete come immagine di questo post.

OVVIAMENTE il nuovo villino verrà realizzato in classe energetica A4: Basterà l’equivalente di un litro e mezzo di petrolio al metro quadro, all’anno, come energia, per le esigenze energetiche della casa. Considerando il seminterrato e la soffitta nel conteggio dei metri quadri, arriviamo a circa 1000kWh come fabbisogno energetico per le esigenze di raffrescamento/riscaldamento/acqua termica sanitaria.

A questi si aggiungono circa altrettanti kWh pecome consumi elettrici per le utenze casalinghe e la cucina ( fuochi ad induzione, ovviamente).

Ovviamente, coibentazione di primo livello, impianti di ultima generazione. OVVIAMENTE fotovoltaico.

Ovviamente?

Forse.

Perchè siamo in zona sottoposta al vincolo paesaggistico.

Perchè il Comune ha stabilito che, comunque, i pannelli dell’impianto fotovoltaico devono essere ad un metro dal colmo, ad un metro dalla linea di gronda, ad un metro dai limiti laterali della falda… Ma noi abbiamo falde di poco più di due metri e quindi i pannelli nello spazio consentito non c’entrano!

In sostanza, a leggere il combinato disposto dei vincoli, delle norme dei regolamenti comunali e confrontarle con le dimensioni dell’edificio, sembrerebbe che non sia possibile installare pannelli fotovoltaici.

Fino a qui sembrerebbe una normale questione di quelle che capitano a tutti. Ma la circostanza di dover giustificare ex lege che avevamo non solo il diritto ma il dovere di installare i suddetti pannelli ( e di metterli praticamente su tutta la falda di sud est, quella che si vede a sinistra nella foto) mi ha portato a riesumare un noto quanto negletto decreto legislativo di dieci anni fa il Decreto legislativo 28/2011 Articolo 11.

Quel che ho letto mi ha fatto scoperchiare un calderone che ho riassunto, come prima parte, in un articolo che trovate pubblicato su ecquologia

Qui sotto lo riporto, rimandando alla seconda puntata per un approfondimento sulla dimensione della cosa.

Dlgs 28 2011, regolamenti comunali e fotovoltaico: assoluta necessità di una conferma

Un importante limite all’effettivo dispiegamento di tutto il potenziale del Superbonus è costituito dai regolamenti Comunali. Parlo per esperienza diretta della citta in cui vivo, Firenze, ma credo che il problema sia MOLTO diffuso. Vi sono intere aree urbane, spesso ben al di là del centro storico, dove di fatto non è consentito il fotovoltaico sui tetti. Questo, ovviamente, comporta e comporterà’ un forte rallentamento nell’installazione.

Molti Comuni, il mio tra i tanti, sono stati ondivaghi negli anni: quando il mio ex Sindaco era giovane e desideroso di raccogliere consensi “alla moda” attuò modifiche che permettevano, di principio, di installare praticamente ovunque, anche sui tetti di edifici a torre medioevali. Cosa successa, sia pure in un limitato numero di casi. “Crescendo” politicamente, diventò ovviamente più attento sia agli interesse delle varie lobbies contrapposte sia, banalmente al disinteresse dell’opinione pubblica, quando non ostilità’, ben fomentata, come sappiamo, da una campagna mediatica ai tempi martellante (2015 e successivi). Molti regolamenti sono figli di quegli anni ed ancora non sono stati adeguati a quello che potremmo chiamare, un rinascimento delle energie rinnovabili, se non fosse parola tragicamente svalorizzata da usi inopportuni, come quello fatto di recente, dal mio sempre troppo citato ex sindaco.

Eppure, almeno per gli edifici di nuova costruzione e per le integrali ricostruzioni, il Decreto Legislativo 28/2011 – Fonti rinnovabili e certificazione energetica parla chiaro e non lascia spazio ad equivoci o successivi decreti attuativi, per la sua implementazione: su questi edifici, nuova costruzione ed integrale ricostruzione, è OBBLIGATORIO, senza eccezioni, raggiungere una quota di almeno il 50 per cento di energia da fonti rinnovabili. I regolamenti comunali qualora non adeguati (nel termine di 180 giorni!) e in conflitto con questa norma sono superati.

Ecco il testo, VIGENTE, articolo 11 del suddetto decreto legislativo 28 2011

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Come si vede nel sottolineato in neretto, perfino nel caso di ristrutturazioni rilevanti su edifici STORICI e notificati, l’obbligo persiste, l’onere della prova di non realizzabilità ricadendo sul progettista. Non solo, l’ultima riga evidenzia una cosa CLAMOROSA: “L’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 1 COMPORTA IL DINIEGO DEL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO”

Sappiamo bene che decine di migliaia di edifici sono stati edificati in questi anni, MOLTE decine di migliaia sono stati integralmente ristrutturati. Ma sappiamo che di questi, per i regolamenti comunali citati, solo una percentuale non particolarmente rilevante ha adempiuto all’obbligo. PURE i titoli edilizi sono stati rilasciati. Titoli, a tutti gli effetti, senza possibilità’ di equivoco, NULLI. Rilasciati ma non rilasciabili.

Questo assume ancora più rilevanza, veniamo al quotidiano, OGGI, in periodo di Superbonus. Infatti molti interventi, eventualmente unenti sismabonus ed ecobonus, ricadenti nelle aree dove non è consentito il fotovoltaico, oppure è consentito con vincoli tali da renderlo non realizzabile (ad esempio distanze dal colmo del tetto , dalla linea di gronda, dai limiti dell’edificio superiori a quelli disponibili per il montaggio dei pannelli) rientrano nella categoria delle “ristrutturazioni rilevanti”.

La tentazione, all’analisi dei regolamenti, di progettista e proprietario sarà come è finora stata, quella di non intentare una guerra solitaria con le normative comunali ma di accettare di adempiere, non installando. Il risultato, come enunciato, è che tutti gli edifici così realizzati o ristrutturati NON sono conformi alla legge ed i titoli rilasciati hanno valore nullo. Questo, di per sé grave, è addirittura esiziale nel caso degli interventi realizzati secondo le regole del superecobonus o sismabonus. In caso di controllo infatti, non essendovi le conformità’ richieste dalla legge al momento della richiesta ed eventuale cessione del credito, il credito viene cancellato, salvo maggiori e più gravi conseguenze legali e penali.

INSOMMA: tra le norme di adeguamento in studio dovrebbe essere inserito un paragrafo che ricorda la rigorosa applicabilità dell’articolo 11 del dlgs 28 2011, a prescindere ed al di sopra delle norme locali, sia per consentire una più rapida ed agevole installazione di impianti fotovoltaici, sia per evitare letali moli di contenzioso ex post, tra un paio di anni quando, ragionevolmente scatteranno i controlli di conformità.

Sembra strano che in un decreto ministeriale o legislativo si debba ricordare l’applicabilità di una legge vigente. Nei fatti, non solo è necessario, ma vitale.

Mi scuso per la lungaggine e, eventualmente, per gli addetti ai lavori, per aver evidenziato qualcosa di ovvio.

Pietro Cambi

Pane di Pasta madre, a modo nostro

In un precedente post vi avevo raccontato di come si puo’ fare il pane in casa, a partire da farina e lievito di birra. La ricetta, ho scoperto poi, ha un nome preciso: il cosidetto pane comodo. Chiamato cosi’ perche’ la lievitazione lenta, in frigo, lascia margine per imprecisioni, errori e ritardi.

Ora voglio raccontarvi di un passo successivo, fare a meno dei prodotti industriali, fare lievitare il pane a partire dai coabitanti di casa, senza altro che farina, possibilmente farina nostrana, magari macinata a pietra, magari comprata direttamente dal produttore, magari non troppo raffinata, ad esempio tipo 1 o tipo 2.

Cosa significa? QUI una spiegazione, in fondo molto semplice.

Ma veniamo ai coabitanti, che ci daranno una mano a far lievitare l’impasto. La prima domanda e’ sempre la stessa: ma a casa mia ci saranno? in linea di massima, si. Le spore del lievito sono ubique e in cucina, nella vostra dispensa, dove tenete di solito il pane, facilmente ci saranno i lieviti giusti. Come al solito si deve fare qualche tentativo, per realizzare un piccolo ecosistema funzionante.

L’idea e’ quella di aiutarvi a farne pochi e di successo.

ecco qui: Lievito di pasta madre di Giok

Licoli, ovvero lievito francese

A partire dalla farina oo ( grana piccola da una mano ai lieviti, sara’ l’unica che userete) 100 grammi di acqua e 100 grammi di farina.

Amalgamarli per bene, metterli in un barattolo coperto da una pezzola uno straccio o un pezzo di carta forno, chiuso con un elastico. Mettterli in un luogo “tranquillo” lontano dalla luce.

Lo scopo, ripeto, e’ partire dai lieviti naturalmente presenti nell’aria di casa vostra e non da qualche intruglio preordinato. Aiuta se avete una dispensa, con farine o altre granaglie,  meglio se rustiche, integrali, bio, naturalmente, vicino al quale metterete il vostro barattolo. Al calduccio, non deve essere una cantina.

Dopo 24 ore si prende metà dell’impasto, rimuovendo comunque ed escludendo l’eventuale patina che si è formata in superficie e si mescola con altri 100 grammi di farina e 100 grammi di acqua. 

Ogni 24 ore si ripete il procedimento.

Spostiamoci in avanti di quattro giorni.

Dopo i primi giorni in cui a malapena si intravedono delle bollicine, la popolazione dei lieviti comincia a crescere, ogni volta di più.

Purtroppo ogni giorno si butta via una certa quantità di farina, la parte secca o muffita dell’impasto. Comunque sia, insistete, rispettando le proporzioni indicate.

Giorno dopo giorno il lievito e’ più reattivo, sempre più bolle. Quando una bella mattina vedrete un impasto vischioso o addirittura schiumoso ( la farina zero zero ha un rapporto tra superficie utile e volume altissimo, la popolazione dei lievito aumenta esponenzialmente in modo rapido) potete fare la prova fatidica: fare una pallina di impasto, senza premere, e provate a farla galleggiare. Se galleggia il lievito e’ pronto.

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Come vedremo circa metà del lievito viene usato per fare il pane. L’altra metà va messa in frigorifero dove può mantenersi una settimana senza grandi problemi. Il giorno prima di quello in cui volete fare il pane, dovrete rinfrescarla, dopo aver eliminato la parte secca o ossidata superiore con i soliti 100 grammi di farina e 100 grammi di acqua e la lascerete una notte o comunque almeno cinque ore a risvegliarsi. Il giorno dopo avrete il lievito pronto e ne sarete sicuri al solito modo: bolloso, schiumoso, galleggiante.

Ma tutto questo baloccarsi da piccolo bio chimico ha un senso se serve al suo scopo: fare il pane!

Ecco qui quindi UNA delle nostre ricette, con qualche consiglio utile per fare gonfiare bene il pane fatto in casa a partire da pasta madre sempre casalinga.

Pane ad alta idratazione quindi con una percentuale più alta di acqua rispetto alla farina.

I dosaggi sono:360 ml di acqua tiepida circa 25 gradi, 110 grammi di lievito liquido (licoli o lievito francese)

Si aggiunge all’acqua il lievito che deve galleggiare, quando è pronto ( significa che i lieviti stanno facendo il loro metabolico mestiere)

Si mescola facendo sciogliere il lievito nell’acqua

Si aggiungono pian piano, girando per evitare grumi, 500 grammi di farina.

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Non si deve arrivare alla stessa massa elastica a cui si arriva solitamente, quando si prepara l’impasto. Questo perché si deve stimolare l’idrolisi, ovvero la ripartenza del lievito, che è favorita da una maggiore superficie di scambio con l’aria ovvero appunto da una certa rugosità dell’impasto.

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Si copre con una pellicola e si lascia riposare. A temperatura ambiente, in casa se d’inverno, o nel posto più fresco della casa, d’estate. Minimo mezz’ora, meglio un’ora. Qualcuno si spinge fino a due ore. Da questa fase e da quella successiva, le pieghe, dipende il successo della lievitazione ed il segreto di un pane ben bucherellato, fragrante, saporito.

Di nuovo: prima dello sterminio finale in forno, i lieviti per qualche generazione, devono vivere una vita serena, felice e nell’abbondanza.

La loro felicità si tradurrà nella nostra quando affetteremo il pane.

Dopo mezz’ora si fanno le pieghe. Usando una paletta o le mani si formano delle onde che si ripiegano sull’impasto, girando la ciotola di una novantina di gradi ogni volta. In questa fase, per i non toscani, si aggiunge il sale.

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Si fanno due o tre giri. Poi si ricopre.Nell’oretta e mezza successiva si ripete l’operazione due o tre volte.Dopodiché si mette in frigo a maturare 24 ore.

Il giorno dopo si toglie dal frigorifero, Si mette l’impasto sulla spianatoia o su un piano su cui avrete sparso un poco di farina per non fare attaccare tutto e si fanno le pieghe di rinforzo o, come si dice, si forma il pane: l’impasto va steso e poi piegato come se fosse un asciugamano, con due pieghe da un lato e due da quell’altro, dopo aver steso di nuovo un poco. Chiarimenti? Qui un video.

Si copre con un panno e si lascia sulla spianatoia, su una carta forno a riprendersi.Per un’ora, un’ora e mezzo.

Trascorso questo tempo dovreste essere pronto per informare.

Lo saprete se superate la prova del dito: una leggera ditata all’impasto deve creare un craterino che rimbalza lentamente all’insù.

L’impasto deve essere elastico. In caso contrario: avete esagerato con la lievitazione dopo le pieghe di rinforzo. Se torna su troppo velocemente, rimbalza all’istante, deve ancora lievitare. Se supera la prova, siamo pronti!Accendete il forno e portate a 250 gradi, facendo scaldare nel forno la teglia che userete per cuocere il pane. Si fanno i tagli che serviranno da guida per la lievitazione in forno, si prende la carta forno con tutto l’impasto e si mette sulla teglia, che avrete per un attimo tolto dal forno.Il forno deve essere impostato senza ventola, statico, con le sue griglie superiore ed inferiore accese. Dopo 7/8 minuti abbassate a 220 gradi e cuocete per altri 40 minuti circa.

Sfornate, togliete il pane dalla teglia, altrimenti si secca e lasciatelo raffreddare almeno un’ora, appoggiato su una griglia o comunque un poco sollevato, per evitare che si accumuli condensa sulla parte di appoggio.

Pronti, coltello, via! GNAM.