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I tre quarti degli edifici realizzati negli ultimi anni sono abusivi? 3/3

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A puro titolo esemplificativo: un centro commerciale appena inaugurato, nel 2021. Sul tetto un impianto fotovoltaico di circa 1.5-2 MWp. Come può bastare al 50% del fabbisogno di questo immenso edificio?

Intanto tra i primi due post e questo, sono uscito con un altro articolo su Italia che cambia, che descrive la cosa in modo ” terzo” qui il link.

Una volta buttato il sasso, analizziamo la cosa, come promesso.

Cominciamo dal Decreto Legislativo 28/2011.

Ma è DAVVERO vigente, con la sua carica ” rivoluzionaria”?

Intanto, ecco qui una sentenza, recentissima, della Corte Costituzionale che ne ribadisce non solo la vigenza ma la subordinazione delle leggi regionali a quanto in esso stabilito.

Nella sentenza, proprio sulla base della vigenza del decreto legislativo 28/2011 vengono annullati una serie di articoli di una legge regionale, che ponevano vincoli rigidi alla realizzazione di impianti eolici su crinali della Regione, un tema delicato.

Ma vi sono ovviamente numerosi riferimenti in rete.

QUESTO è ottimo:

Sintesi: per quanto mi risulta ( peraltro sono in ottima compagnia, come ho esemplificato)

E’ VIGENTE !!!!!

Ecco qui a quali edifici, ancora oggi, si applica il decreto:

  • edifici di nuova costruzione, intesi come nuova realizzazione di immobili dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, intesi come immobili esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Come si vede: la cosa RIGUARDA PRATICAMENTE TUTTI GLI EDIFICI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 1000 METRI QUADRI.

Ovvero praticamente tutti i condomini che abbiano più di una quindicina di appartamenti, che stanno usufruendo, hanno usufruito o vorrebbero usufruire dell’ecobonus.

In pratica, escluse le case singole, le casette a schiera e i piccoli condomini, probabilmente oltre i due terzi degli interventi, come importi dei lavori!!

A parte questo, ricordo che il dlgs NON fa differenza tra edifici residenziali ed altri edifici:

Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento….

Visto? EDIFICI, non edifici residenziali. TUTTI gli edifici, compresi centri commerciali, uffici, industrie…

Ma quanto è grande il problema? Rispondere richiederebbe una analisi complessa che esorbita dalle forze di un blogger, sia pure volenteroso, ma almeno un ordine di grandezza potremmo riuscire ad ottenerlo:

Qui i dati relativi all’edificato in Italia:http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_PERM_RAP1

Limitiamoci al 2019.

12 milioni 566 metri quadri di nuovi edifici non residenziali e

4 milioni 860 metri quadri di edifici residenziali nuovi.

Nel 2019 quanto può valere coprire i fabbisogni energetici indicati dal dlgs 28/2011? Poniamo una classificazione energetica di tipo C, che è CERTAMENTE ottimistica, considerando centri commerciali, capannoni etc etc ed abbiamo i seguenti valori:

Classe energetica c: tra 51 e 70 kWh/Mq/anno.

Prendiamo il valor medio, 60kWh/Mq/anno.

Un impianto fotovoltaico medio, per coprire il 50% di questo fabbisogno ha bisogno di circa 25 Wp, 0,025 kWh installati.

Quindi ci attendiamo, per coprire il 50% dei fabbisogni energetici, che per il residenziale siano stati installati, ALMENO

0,025*4860000= 121,5 MWp.

Per gli altri edifici, per i quali, l’assunzione della classe C è ottimistica, abbiamo 314 MWp.

Il totale che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente installato è di 435,5 MWp.

Questi sono quelli che riguardano solo gli edifici NUOVI. Come abbiamo visto, dovremmo includere le ricostruzioni e le ristrutturazioni rilevanti, per cui il valore che ci si dovrebbe attendere è almeno il doppio, se non il triplo, di questo.

Circa un GWp, ad essere ottimisti. MOLTO ottimisti.

Il Dlgs 28/2011, nell’allegato 3 indica come calcolare la potenza da installare per rispettare quanto stabilito nell’articolo 11: va installata una potenza in kWp pari ad 1/50esimo della superficie al piano terreno dell’immobile. Se abbiamo una ristrtturazione rilevante su un edificio di 1000 metri quadri, potenza minima da installare è di 20 kWp. Secondo i miei calcoli, classe C era di 25 kWp, non siamo lontani!!.

In pratica il decreto ha di fatto immaginato che le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti siano ALMENO in classe B.

Ma torniamo a noi.

Andiamo a vedere il consuntivo degli impianti fotovoltaici installati nel 2019 visibile qui:

Fotovoltaico  installato nel 2019: numero impianti, potenza e produzione
Fotovoltaico installato nel 2019: numero impianti, potenza e produzione

impianti da 0 a 3kWp: 44 MWp

da 3 a 20 kWp: 230 MWp

Da 20 a 200 KWp: 159 Mwp

da 200 a 1000 kWp: 91 MWp

da 1000 a 5000 kWp: 19 MWp

sopra i 5000KWp: 216 MWp

Il totale degli impianti installati in Italia nel 2019 è di 857 MWp.

SE tutte le ristrutturazioni e SE tutti gli edifici nuovi ricadono, mediamente, nella classe energetica C ( piuttosto opinabile, anzi: impossibile, considerando i capannoni industriali), come visto, dovremmo aspettarci OTTIMISTICAMENTE circa 1 GWp, 1000 MWp.

OVVIAMENTE non tutti gli impianti sono stati installati su tetti,e/o asserviti ad edifici, ovviamente NON tutti gli impianti sono stati installati su edifici superiori a 1000 Mq che realizzavano un cappotto o su tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ricostruzione. Difficile senza una analisi puntuale ed approfondita, poter valutare quale sia la percentuale di impianti riferibili all’applicazione del Dlgs 28/2011, ma diciamo che mi stupirei se fosse superiore al 40% del totale installato.

Ovvero circa 360 MWp, un terzo di quelli attesi.

Se ci restringiamo agli edifici residenziali, per il quale si applica il cosidetto Ecobonus e quindi la questione, specie nelle zone dove esistono vincoli e limitazioni nei regolamenti comunali, è scottante, dobbiamo prendere in considerazione solo gli impianti più piccoli, quelli da 0 a 3 kWp e da 3 a 20 kWp. Questo perchè un impianto da 20 kWp occupa già circa 150 metri quadrati quindi è piuttosto vicino al limite tipicamente installabile sopra un condominio o negli spazi limitrofi.

La somma di questi impianti è di 274 MWp, quindi ragionevolmente superiore alle necessità DEL NUOVO. Se invece consideriamo le ristrutturazioni rilevanti, i cappotti condominiali, le ricostruzioni etc etc, dobbiamo più che raddoppiare il valore calcolato e il nuovo fabbisogno diventa 300 MWp.

OVVIAMENTE; molti impianti sono stati installati in situazioni che NON rientrano nelle fattispecie previste dal dlgs 28/2011, praticamente tutti quelli installati su edifici esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, oltre a molti altri installati senza la contemporanea realizzazione di un cappotto, sugli edifici più grandi.

E’ quindi probabile che il valore di 274 MW vada decurtato severamente,

per esempio, ottimisticamente, dimezzandolo.

Ecco che abbiamo un installato che ricade nell’ambito di applicazione del dlgs 28/2011 probabilmente non superiore a 130 MWp.

Rispetto ad esigenze, valutate in modo ottimistico, di almeno 300 MWp, nuovamente quasi il triplo di quanto effettivamente installato.

Complessivamente, se la stima è corretta, probabilmente è errata per difetto, mancano all’appello ALMENO 500 MWp di fotovoltaico, solo, nel 2019.

Secondo i MIEI conti, che cercano di rispettare la sostanza del Dlgs. Rispettando invece quanto indicato nell’allegato 3, considerando quanti sono gli edifci multipiano, probabilmente l’ammanco viene (legalmente ma scorrettamente!!!) decurtato. Forse dimezzato.

Tutti i valori sopra indicati sono ovviamente grossolani, opinabili, provvisori, servono solo ad individuare la dimensione della questione: centinaia di MWp non installati che invece avrebbero dovuto essere installati di legge, solo nel 2019.

Vi sono pochi dubbi che la cosa si sia ripetuta, anno dopo anno, dall’inizio.

Per ogni anno trascorso dal 2011 al 2021.

Si tratta, di GWp non installati, che dovevano ed ancora dovrebbero essere installati, per evitare la diretta conseguenza del mancato rispetto del DLGS 28/2011:

“L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ovvero: tutti i titoli rilasciati ad edifici che non ottemperano a quanto previsto dal decreto, SONO NULLI.

Dal 2011 sono state realizzate oltre mezzo milione di nuove abitazioni.

Limitandoci a queste: quante decine o centinaia di migliaia sono, di fatto, abusive?

Quanti edifici di uffici?

Quanti centri commerciali?

Quanti edifici industriali?

E’ una questione enorme, che richiede di essere, dopo opportune verifiche, affrontata immediatamente.

Perchè il super ecobonus, che pure ha svariati commi in contrasto con il dlgs 28/2011 e quindi andrebbe rivisto in accordo, indica chiaramente la necessità di una totale conformità alle normi vigenti degli edifici a cui si intende applicare l’ecobonus o il sismabonus .

Laddove quindi, prevalentemente nel caso di condomini, si superino i 1000 metri quadrati di superficie utile lorda, SE si vuole realizzare gli interventi previsti dal superecobonus, è OBBLIGATORIO raggiungere ALMENO il 50% dei fabbisogni energetici del condominio ed i regolamenti comunali o le leggi regionali nulla possono ai fini del raggiungimento di questo obbiettivo. OVVERO, se vi è contrasto con i regolamenti comunali, questi possono ed anzi DEVONO essere disapplicati.

In pratica, questa è una nuova norma TRAINANTE e come tale DEVE essere indicata nella nuova versione del supercobonus.

E per il pregresso? per le centinaia di migliaia di edifici che di fatto hanno gravi problemi di conformità urbanistica, quando va bene, a causa del mancato rispetto del decreto?

E’ evidente che non ha senso criminalizzare milioni di cittadini e professionisti ed amministratori, spesso inconsapevoli. Sembra più sensato consentire interventi in deroga, con qualche limite nel caso di manifesta impossibilità materiale ( industrie energivore, condomini senza superfici sufficienti etc etc). Anche in questi casi comunque si deve indicare l’obbligo di raggiungere il massimo dell’energia e dell’installato concretamente ottenibile.

Piuttosto che realizzare un nuovo strumento normativo, conviene integrare queste casistiche all’interno del prossimo decreto di revisione del superecobonus, che già prevede eccezioni all’applicazione della regola di attività trainanti e trainate ( per le zone terremotate, ad esempio)

Vogliamo cambiare il mondo? Dimostriamo di voler fare sul serio.

Di fatto, DA SOLA, la necessità di ottemperare al dlgs 28/2011, potrebbe quasi raddoppiare l’installato previsto da qui al 2025 nel PNRR.

Scusate se è poco.

I tre quarti degli edifici realizzati negli ultimi dieci anni sono abusivi? 2/3

una delle vincitrici del concorso cubo d’oro, per le migliori casaclima del 2018. Quante delle nuove realizzazioni del 2019 sono così?

Nella precedente puntata avevamo visto che esiste un negletto articolo di un quasi negletto Decreto legislativo, il dlgs 28/2011, che imporrebbe di ricavare almeno il 50% del fabbisogno energetico di un edifcio di nuova costruzione o soggetto a risttrurazione rilevante da fonti rinnovabili.

Nel 99% dei casi, pannelli fotovoltaici. Di fatto miriadi di norme locali, comunali e regionali confliggono regolarmente con questo articolo rendendolo inoperante.

Per quanto possa sembrare strano che una disposizione di legge cosi importante per il futuro delle rinnovabili sia stata bellamente ignorata o quasi, ho potuto verificare che invece è ancora vigente: l’articolo 11 del dlgs 28/2011 è ancora vivo, operativo, tassativo, come vedremo in seguito, nella terza puntata, dedicata alle verifiche.
Il punto dolente o cogente non sono tanto o solo gli edifici tutelati o in zone vincolate dalle norme di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico,  ma la molto piu’ ampia famiglia degli edifici in zone dove i regolamenti urbanistici ed edilizi vietano, di fatto, i pannelli fotovoltaici sul tetto o sul terreno, o pongono norme così stringenti da non renderli concretamente, installabili. Nel caso di Firenze per esempio, questo si verifica in un’ampia zona grossomodo corrispondente alla citta’ antica, ottocentesca e della prima metà’ del novecento, oltre un terzo del territorio edificato comunale, con residui vincoli pesanti anche nella altre zone.

Eco qui cosa si prescrive nel regolamento urbanistico, per tutto il territorio comunale:

Come vedete, è quasi impossibile adempiere a queste norme e contemporaneamente a quanto richiesto dall’Articolo 11 del Dlgs 28/2011

Nelle zone di collina, vigono ulteriori vincoli di tipo paesaggistico, che vietano l’installazione anche su edificato recente. Quindi la responsabilita’ non e’ tanto o solo, della Soprintentendenza, che si occupa dei vincoli, ma dei singoli comuni che avendo 180 giorni nel 2011, dieci anni fa, per adeguarsi non l’hanno fatto o, in non pochi casi, si sono adeguati a…gambero, cioè creando vincoli, prima non esistenti, per l’installazione. Come ho scritto, la battaglia, che sembrerebbe importante ma puramente normativa, diventa mostruosamente vitale, perché’ di fatto il non aver adempiuto al “famigerato” articolo 11 rende all’improvviso illeciti probabilmente decine di migliaia di permessi a costruire in tutto il paese ed il fenomeno potrebbe essere ancora piu’ grave di cosi’ e poi peggiorare ulteriormente, via via che le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le ristrutturazioni rilevanti realizzate utilizzando il super ecobonus aumentano.

Infatti il superercobonus prevede una serie di rigorosi adempimenti, asseverazioni, ex ante ed ex post ed ovviamente il credito di imposta viene riconosciuto a condizione di una prefetta conformità dell’immobile interessato. Prima e dopo l’intervento. Ma, abbiamo visto in non pochi casi non è consentito dai regolamenti comunali o dai vincoli paesaggistici o da quelli dei beni culturali, installar epannelli fotovoltaici sul tetto.

In questo caso la conformità ex post non è possibile e quindi i crediti di imposta non sono richiedibili.

Si creano premesse per migliaia di dolorosi contenziosi, e la richiesta, magari dipo anni di restituire i crediti di imposta illecitamente ottenuti, non affrontando questa situazione!

Insomma: si rischia una catastrofe.

Ma, come diceva, il Merovingio in Matrix, dove gli altri vedono rischi, io vedo opportunità o, al massimo, costi.

Intravedo infatti un’opportunità’ importante, proprio con l’ecobonus. 

ECCO LA MIA PROPOSTA
in occasione delle varie norme di revisione e semplificatorie del Superercobonus, ricordata la necessità, per tutti gli attori, del rispetto del dlgs 28, alla lettera, si potrebbe prevedere un particolare capitolo IN SANATORIA. 

In esso, in deroga al concetto di intervento trainante o trainato, si prevede che il fotovoltaico e gli altri interventi necessari a rendere conforme alla norma imposta dal Dlgs 28 2011 un dato edificio, ristrutturato in forma rilevante o costruito o ricostruito successivamente al 2011 e relativi interventi necessari, siano effettuabili anche senza altri interventi trainanti. 

Insomma: il fotovoltaico , SOLO IN QUESTI CASI rigorosamente definiti, sarebbe un “intervento trainante”….per se stesso (gli altri interventi trainati come noto, sono tali perchè devono attendere un intervento trainante ordinario per essere sbloccabili)
I fondi stanziabili ci sono, si tratta “solo” di aggiungere un capitolo di spesa ad un settore che ha gia’ finanziamenti pesanti previsti, confermati e confermandi fino almeno al dicembre 2023.
Esistono gia’ canali privilegiati ed eccezioni previsti dall’attuale  super sismabonus, previsti nelle zone terremotate: Si tratterebbe di inserire, verificata la correttezza di quanto da me qui riportato, anche questa nuova fattisipecie, limitataemnte agli edifici che rientrano nella categoria e, per ora, limitataemtne agli edifici residenziali.

Che, ricordo sono solo una piccola parte di quelli a cui l’articolo 11 si applica, ovvero TUTTI gli edifici dinuova costruzione o rilvante ristrtturazione.

SE avessi ragione, risolveremo un problema potenzialmente ENORME, una bomba in attesa di esplodere, per le amministrazioni e per i cittadini.Il decreto legislativo non lascia in apparenza spazio ad equivoci:

L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ne consegue che il rilascio di tali titoli, in inosservanza dell’ obbligo di installazione di impianti fotovoltaici in misura sufficiente, ha valore NULLO ed e’ per lo meno un illecito amministrativo se non qualcosa di piu’ grave.

Ne il cittadino, malcapitato, può scaricare la responsabilità’ sull’amministrazione autorizzante, perché l’obbligo del rispetto di legge cade sulle spalle di ambedue gli attori, in egual misura: ignorantia legis non excusat.

Senza contare naturalmente il progettista dell’opera, che avrebbe la sua quota di responsabilità’…

Insomma, SE solleviamo il can can, e DOBBIAMO farlo, se vogliamo davvero dare un futuro rinnovabile e sotenibile al nostro paese, dobbiamo anche immediatamente sedarlo, dando un termine per la messa in regola ed i finanziamenti per farlo, oltre una diffida urbi et orbi ad adempiere fedelmente, salvo rari e sporadici casi, da dimostrare uno per uno, per le opere future.

Nella prossima ed ultima parte, cercherò di dare una risposta ad un paio di questioni fondamentali, già ricorse tra le righe, in queste due prime parti:

  1. il DLGS 28/2011 e il suo articolo 11, SONO VIGENTI e vincolanti?
  2. Quale è la dimensione del problema?