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I tre quarti degli edifici realizzati negli ultimi dieci anni potrebbero abusivi. E questa e’ una buona notizia. 1/3

Il rendering del nostro villino. Ed i pannelli?

Ok: la prendo un poco lunga, ve lo dico subito.

In occasione della presentazione di un progetto di integrale ricostruzione di un villino anni ’70 lesionato, utilizzando sia il cosidetto Supersismabonus che il sempre cosidetto superecobonus, mi sono fatto una certa cultura in merito alle normative locali e nazionali che riguardavano la questione.

Dopo un lavoro di studio e preparazione non breve, siamo riusciti a tirare fuori un progettino che pare rispettare tutte le norme edilizie urbanistiche etc etc etc ed essere anche gradevole nel processo. De gustibus…. ma lo vedete come immagine di questo post.

OVVIAMENTE il nuovo villino verrà realizzato in classe energetica A4: Basterà l’equivalente di un litro e mezzo di petrolio al metro quadro, all’anno, come energia, per le esigenze energetiche della casa. Considerando il seminterrato e la soffitta nel conteggio dei metri quadri, arriviamo a circa 1000kWh come fabbisogno energetico per le esigenze di raffrescamento/riscaldamento/acqua termica sanitaria.

A questi si aggiungono circa altrettanti kWh pecome consumi elettrici per le utenze casalinghe e la cucina ( fuochi ad induzione, ovviamente).

Ovviamente, coibentazione di primo livello, impianti di ultima generazione. OVVIAMENTE fotovoltaico.

Ovviamente?

Forse.

Perchè siamo in zona sottoposta al vincolo paesaggistico.

Perchè il Comune ha stabilito che, comunque, i pannelli dell’impianto fotovoltaico devono essere ad un metro dal colmo, ad un metro dalla linea di gronda, ad un metro dai limiti laterali della falda… Ma noi abbiamo falde di poco più di due metri e quindi i pannelli nello spazio consentito non c’entrano!

In sostanza, a leggere il combinato disposto dei vincoli, delle norme dei regolamenti comunali e confrontarle con le dimensioni dell’edificio, sembrerebbe che non sia possibile installare pannelli fotovoltaici.

Fino a qui sembrerebbe una normale questione di quelle che capitano a tutti. Ma la circostanza di dover giustificare ex lege che avevamo non solo il diritto ma il dovere di installare i suddetti pannelli ( e di metterli praticamente su tutta la falda di sud est, quella che si vede a sinistra nella foto) mi ha portato a riesumare un noto quanto negletto decreto legislativo di dieci anni fa il Decreto legislativo 28/2011 Articolo 11.

Quel che ho letto mi ha fatto scoperchiare un calderone che ho riassunto, come prima parte, in un articolo che trovate pubblicato su ecquologia

Qui sotto lo riporto, rimandando alla seconda puntata per un approfondimento sulla dimensione della cosa.

Dlgs 28 2011, regolamenti comunali e fotovoltaico: assoluta necessità di una conferma

Un importante limite all’effettivo dispiegamento di tutto il potenziale del Superbonus è costituito dai regolamenti Comunali. Parlo per esperienza diretta della citta in cui vivo, Firenze, ma credo che il problema sia MOLTO diffuso. Vi sono intere aree urbane, spesso ben al di là del centro storico, dove di fatto non è consentito il fotovoltaico sui tetti. Questo, ovviamente, comporta e comporterà’ un forte rallentamento nell’installazione.

Molti Comuni, il mio tra i tanti, sono stati ondivaghi negli anni: quando il mio ex Sindaco era giovane e desideroso di raccogliere consensi “alla moda” attuò modifiche che permettevano, di principio, di installare praticamente ovunque, anche sui tetti di edifici a torre medioevali. Cosa successa, sia pure in un limitato numero di casi. “Crescendo” politicamente, diventò ovviamente più attento sia agli interesse delle varie lobbies contrapposte sia, banalmente al disinteresse dell’opinione pubblica, quando non ostilità’, ben fomentata, come sappiamo, da una campagna mediatica ai tempi martellante (2015 e successivi). Molti regolamenti sono figli di quegli anni ed ancora non sono stati adeguati a quello che potremmo chiamare, un rinascimento delle energie rinnovabili, se non fosse parola tragicamente svalorizzata da usi inopportuni, come quello fatto di recente, dal mio sempre troppo citato ex sindaco.

Eppure, almeno per gli edifici di nuova costruzione e per le integrali ricostruzioni, il Decreto Legislativo 28/2011 – Fonti rinnovabili e certificazione energetica parla chiaro e non lascia spazio ad equivoci o successivi decreti attuativi, per la sua implementazione: su questi edifici, nuova costruzione ed integrale ricostruzione, è OBBLIGATORIO, senza eccezioni, raggiungere una quota di almeno il 50 per cento di energia da fonti rinnovabili. I regolamenti comunali qualora non adeguati (nel termine di 180 giorni!) e in conflitto con questa norma sono superati.

Ecco il testo, VIGENTE, articolo 11 del suddetto decreto legislativo 28 2011

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Come si vede nel sottolineato in neretto, perfino nel caso di ristrutturazioni rilevanti su edifici STORICI e notificati, l’obbligo persiste, l’onere della prova di non realizzabilità ricadendo sul progettista. Non solo, l’ultima riga evidenzia una cosa CLAMOROSA: “L’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 1 COMPORTA IL DINIEGO DEL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO”

Sappiamo bene che decine di migliaia di edifici sono stati edificati in questi anni, MOLTE decine di migliaia sono stati integralmente ristrutturati. Ma sappiamo che di questi, per i regolamenti comunali citati, solo una percentuale non particolarmente rilevante ha adempiuto all’obbligo. PURE i titoli edilizi sono stati rilasciati. Titoli, a tutti gli effetti, senza possibilità’ di equivoco, NULLI. Rilasciati ma non rilasciabili.

Questo assume ancora più rilevanza, veniamo al quotidiano, OGGI, in periodo di Superbonus. Infatti molti interventi, eventualmente unenti sismabonus ed ecobonus, ricadenti nelle aree dove non è consentito il fotovoltaico, oppure è consentito con vincoli tali da renderlo non realizzabile (ad esempio distanze dal colmo del tetto , dalla linea di gronda, dai limiti dell’edificio superiori a quelli disponibili per il montaggio dei pannelli) rientrano nella categoria delle “ristrutturazioni rilevanti”.

La tentazione, all’analisi dei regolamenti, di progettista e proprietario sarà come è finora stata, quella di non intentare una guerra solitaria con le normative comunali ma di accettare di adempiere, non installando. Il risultato, come enunciato, è che tutti gli edifici così realizzati o ristrutturati NON sono conformi alla legge ed i titoli rilasciati hanno valore nullo. Questo, di per sé grave, è addirittura esiziale nel caso degli interventi realizzati secondo le regole del superecobonus o sismabonus. In caso di controllo infatti, non essendovi le conformità’ richieste dalla legge al momento della richiesta ed eventuale cessione del credito, il credito viene cancellato, salvo maggiori e più gravi conseguenze legali e penali.

INSOMMA: tra le norme di adeguamento in studio dovrebbe essere inserito un paragrafo che ricorda la rigorosa applicabilità dell’articolo 11 del dlgs 28 2011, a prescindere ed al di sopra delle norme locali, sia per consentire una più rapida ed agevole installazione di impianti fotovoltaici, sia per evitare letali moli di contenzioso ex post, tra un paio di anni quando, ragionevolmente scatteranno i controlli di conformità.

Sembra strano che in un decreto ministeriale o legislativo si debba ricordare l’applicabilità di una legge vigente. Nei fatti, non solo è necessario, ma vitale.

Mi scuso per la lungaggine e, eventualmente, per gli addetti ai lavori, per aver evidenziato qualcosa di ovvio.

Pietro Cambi